L’esordio normativo del governo in materia di semplificazione fiscale è stato semplicemente deludente.
Contrariamente a quanto annunziato nel contratto di governo, il c.d. “redditometro” non viene abrogato: il “decreto dignità” (art. 9) si impegna assai più modestamente ad un suo restyling. Le modifiche, da affidarsi inevitabilmente ad un nuovo decreto ministeriale, sostitutivo di quello, ora abrogato, del 16 settembre 2015, avranno effetto solo per gli accertamenti sintetici di maggiori imponibili relativi ai periodi d’imposta a partire da quelli in corso al 31 dicembre 2016, ma, anche per detti periodi d’imposta, vengono fatti salvi gli effetti di eventuali atti di accertamento già notificati.
La decisa sterzata (ma sarebbe forse più appropriato parlare di inversione a U) pare essere riconducibile ad una illuminazione improvvisa: nel breve arco di un mese o poco più, ci si sarebbe resi conto del fatto che il redditometro, vecchio arnese agonizzante già da oltre un anno (vedi qui un’impietosa fotografia del suo accertato grado di inefficacia) potrebbe tornare ancora utile per la lotta all’economia sommersa: tanto si legge infatti nella relazione illustrativa di accompagnamento: “La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall’art. 38, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( cd. redditometro) e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata“.

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